Aiuti militari alla Repubblica di Ucraina ed art. 11 della Costituzione italiana: alcune considerazioni

03.03.2022

Il Governo della Repubblica, con il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ha disposto, all’art. 1 ed in deroga alla legge ordinaria dello Stato n. 185/1990 che vieta in linea generale la vendita e l’esportazione di armi letali, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a favore dell’Ucraina. Si tratta di un espresso sostegno ad uno Stato, non appartenente né all’Unione Europea, né al Patto Atlantico, in guerra con la Federazione Russa. Pertanto, è legittimo chiedersi se questa scelta rispetti o meno l’art. 11 della Costituzione italiana vigente il quale prevede il ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Una parte della dottrina costituzionalistica (Stefano Ceccanti) ritiene che la disposizione costituzionale, scritta sulla base dell’interventismo democratico, implichi non solo la legittimità dell’intervento bellico nei confronti dell’aggressore (c.d. guerra difensiva), ma anche quello avente la finalità di aiutare gli aggrediti. Nessuno nega la dimensione evolutiva del concetto di guerra previsto dal Testo fondamentale del 1948, legato a quella “conflittualità continuativa” che è divenuta una costante del secondo dopoguerra, ed includente sia la necessità di difesa, sia azioni funzionali all’attuazione degli impegni assunti in sede internazionale, maggiormente valorizzati dopo la riforma costituzionale del Titolo V nel 2001 il quale impone il rispetto degli “obblighi internazionali” (art. 117, comma 1, Cost.), tuttavia, con riguardo a quest’ultimo punto, è certamente vero come sia costituzionalmente ammissibile un intervento (diretto o indiretto) a difesa di uno Stato alleato, ed in particolare di uno Stato membro della NATO, ma questo può avvenire rispettivamente ed unicamente nel quadro delineato dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945 e in quello disciplinato dal Trattato dell’Atlantico del Nord del 1949 (artt. 4 e 5).

La Repubblica di Ucraina non è uno Stato membro dell’Unione Europea, non fa parte del Patto Atlantico e, al momento, manca una delibera del Consiglio di Sicurezza dell’ONU implicante l’uso della forza. Dobbiamo aspettarci una presa d’atto ex post come avvenuto nel 1999 con il Kosovo? Né, infine, si potrebbe parlare, per la Federazione Russa, di aggressione quale illecito dello Stato e crimine dell’élite al potere, dal momento che tanto Mosca, quanto Kiev, non hanno mai ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale la quale non ha, sul punto, alcuna competenza. Pertanto, in conclusione, la posizione italiana dimostra l’ennesima sudditanza verso Washington e verso Bruxelles.

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