CARL SCHMITT: DIRITTO E CONCRETEZZA
Carl Schmitt (Plettenberg, 11 luglio 1888 – Plettenberg, 7 aprile 1985) può senza dubbio essere definito come una delle figure più controverse ed allo stesso tempo più affascinanti dell’intero pensiero giuridico e politico del Novecento. A livello generale (oltre che superficiale) si può dire che la sua vasta produzione teorica riguardi principalmente due campi di studio: il diritto pubblico ed il diritto internazionale. Il presente volume, edito nel 2011 dalle Edizioni all’insegna del Veltro, concerne proprio quest’ultimo ambito della riflessione schmittiana, ovvero quello comprendente gli scritti di carattere giusinternazionalistico. Il libro si compone di tre saggi, rispettivamente di Alberto Buela, David Cumin e Stefano Pietropaoli, che insieme riescono a rendere conto dell’intero pensiero di Schmitt riguardante il diritto e le relazioni internazionali.
Il primo saggio di Alberto Buela (L’opposizione di Schmitt al sincretismo mondialista), riguarda una questione fondamentale per il pensiero schmittiano, che è capace di mettere alla prova l’intero percorso teorico del giurista di Plettenberg: quella concernente la possibilità che si venga a costituire un’unità politica del mondo. Infatti, come nota giustamente Buela, nello scritto L’unità del mondo (1951) Schmitt «sintetizza i grandi temi del suo pensiero: potere mondiale, grandi spazi, salvaguardia delle differenze, dottrina del katéchon, teologia politica»[1]. D’altronde, è lecito affermare che, a partire da Il concetto del politico (1927), dove afferma che «Il mondo politico è un pluriverso, non un universo»[2], Schmitt si sia sempre battuto intensamente, da un punto di vista intellettuale, contro l’avvento di una reductio ad unum politica su scala globale. In particolare, Buela sottolinea come il nostro giurista sia convinto che, per contrastare l’affermazione definitiva del cosiddetto “one world”, sia necessario far leva su di una precisa filosofia della storia: quella cristiana legata alla figura del katéchon, ovvero quell’elemento che, nella dottrina teologica di San Paolo, essendo dotato di un potere frenante, ritardante, è in grado di prorogare la fine dei tempi.
Il saggio di David Cumin, dal titolo Il concetto di guerra nel diritto internazionale secondo Carl Schmitt, ripercorre invece la riflessione del giurista tedesco sulla nozione di guerra. Questo è un tema che, strettamente legato a quello dell’unificazione politica mondiale, ha un’importanza centrale per il pensiero di Schmitt, almeno per una serie di ragioni: «il contesto storico dell’autore e dei suoi scritti; la sua famosa caratterizzazione del politico attraverso la relazione amico-nemico, che conferma la sua “metodologia dell’eccezione” nella scienza del diritto; la sua qualità di Kronjurist della Reichswehr»[3]. D’altra parte, basti pensare alla seguente proposizione di Schmitt risalente al 1938: «la storia del diritto internazionale è una storia del concetto di guerra»[4]. Cumin, seguendo un ordine cronologico e prestando sempre molta attenzione al contesto storico nel quale Schmitt elabora le sue riflessioni, si concentra in modo particolare sulla critica del giurista tedesco nei confronti della svolta del diritto internazionale verso un concetto discriminatorio di guerra (vale a dire sul suo «rifiuto dell’evoluzione dello jus ad bellum verso uno jus contra bellum»[5]) e sul suo elogio delle qualità limitative dello jus publicum europaeum, ovvero del diritto internazionale eurocentrico dell’età moderna. Schmitt ci insegna, infatti, che compito principale del diritto internazionale non deve essere quello di proscrivere la guerra, bensì quello di limitarla, circoscriverla all’interno di un preciso quadro giuridico.
Il terzo ed ultimo saggio di Stefano Pietropaoli (Il diritto internazionale come ordinamento concreto), infine, si concentra in modo particolare sulla torsione teorica di Carl Schmitt che lo vede passare dal “decisionismo” alla “teoria dell’ordinamento concreto”, inquadrandola correttamente nell’intero percorso teorico del nostro giurista. Pietropaoli illustra come tale svolta, emersa in modo chiaro e definitivo per la prima volta nel saggio I tre tipi di pensiero giuridico (1934), assuma una rilevanza internazionalistica soltanto a partire dal primo scritto di Schmitt dedicato alla “teoria dei grandi spazi”: L’ordinamento dei grandi spazi con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale (1939). In questo lavoro infatti Schmitt illustra molto chiaramente il rapporto, di fondamentale importanza per il diritto internazionale, vigente fra spazi, idee politiche e strutture organizzative. In ultima analisi, dal lavoro di Pietropaoli emerge quanto l’approccio di Schmitt allo studio del diritto sia peculiare, in quanto volto non a soffermarsi unicamente sul contenuto delle norme o della legge positiva, bensì ad indagare ciò che si trova contemporaneamente prima e sopra rispetto ad esse, conferendo al diritto, in una parola, la sua concretezza.
Tuttavia, il lettore non potrà non soffermarsi a riflettere lungamente sulla breve quanto profonda Presentazione di Massimo Maraviglia, che introduce i saggi di Buela, Cumin e Pietropaoli. In essa Maraviglia si preoccupa di sottolineare la «tensione etica»[6] (nel senso heideggerriano del termine éthos, ovvero di “soggiorno” o “abitare concreto”) che anima l’intera produzione schmittiana. Maraviglia afferma assai correttamente che Schmitt, soprattutto nelle sue opere di carattere internazionalistico, «difende un’idea di giustizia che deve trovare la possibilità di governare gli eventi, contro un’altra idea che si accontenta di formulare imperativi astratti rispetto ai quali gli eventi e la vita reale, trovandosi in un’altra e diversa sfera ontologica, sono lasciati alla loro più piena e a-morale libertà di movimento. Viceversa un ordinamento concreto, essendo nato dalla necessità di regolare di volta in volta una situazione spazialmente e storicamente determinata, mantiene con quest’ultima un nesso inscindibile e fecondo, in una sorta di reciproco scambio: l’ordine è riempito da fatti e i fatti sono regolati dall’ordine»[7]. È chiaro, dunque, che per Schmitt non esiste alcun tipo di giustizia possibile che non sia capace di confrontarsi con la realtà concreta del mondo, il che è intimamente connesso alla convinzione profonda secondo la quale «nulla salus extra mundum e soprattutto non c’è salvezza politica nell’empireo astratto e mentalistico dei Valori»[8].
Osservando il retro della copertina del libro in questione, il lettore noterà che quest’ultimo è stato inserito dall’Editore in una collana intitolata “Quaderni di geopolitica”. A tal riguardo, potrebbe venire spontaneo porsi la seguente domanda: ma fino a che punto è corretto affermare che la produzione internazionalistica di Schmitt abbia una qualche rilevanza per la scienza geopolitica? In verità, porsi tale domanda in questo modo è decisamente sbagliato. Infatti, qui ci azzardiamo a sostenere che oggi, se la geopolitica (intesa come scienza) è ancora capace di avere un senso proprio, essa non può che trovarlo all’interno della riflessione schmittiana. Pertanto, è sbagliato domandarsi se Schmitt possa essere considerato o meno come un geopolitico, dato che, in un certo senso, Schmitt è la geopolitica. Egli, nel corso del suo enorme itinerario teorico, non si è limitato ad elaborare qualche valida analisi geopolitica, bensì ha contribuito a definire gli assunti che stanno alla base di questa disciplina. D’altronde chi, meglio di lui, è stato in grado di comprendere ed illustrare l’intimo rapporto sussistente tra politica, spazio ed ordine? Non è forse in questo che risiede tutta la concretezza del suo pensiero?
In ultima analisi, nella sua stessa concezione della storia, centrata sulla figura del katéchon, Schmitt non ci esorta ad aspettare l’avvento di qualcosa o di qualcuno, bensì a fare la storia, a deciderci, ovvero ad agire all’interno di essa. Solo così potremo determinare il nostro peculiare essere-nel-mondo rispetto agli altri, cioè la nostra particolare modalità di esistenza politica, che per forza di cose dovrà riferirsi ad uno spazio concreto, frenando così l’avvento di un mondo unipolare definitivamente spoliticizzato e composto soltanto da individui completamente sradicati. Ma ecco che allora risuonano in qualche modo le parole del geopolitico italiano Ernesto Massi, riportate proprio sul retro della copertina di ciascun volume pubblicato nella collana sopracitata: «La geopolitica è prassi prima di essere dottrina; i popoli che la praticano non la studiano; però quelli che la studiano potrebbero essere indotti a praticarla: è perciò logico che i popoli che la praticano impediscano agli altri di studiarla»[9].
NOTE
[1] Alberto Buela, L’opposizione di Schmitt al sincretismo mondialista , in Alberto Buela, David Cumin, Stefano Pietropaoli, Carl Schmitt: diritto e concretezza, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2011, p. 17.
[2] Carl Schmitt, Il concetto del politico, in Id., Stato, grande spazio, nomos, Adelphi Edizioni, Milano 2015, p. 57; corsivo nostro.
[3] David Cumin, Il concetto di guerra nel diritto internazionale secondo Carl Schmit, in A. Buela, D. Cumin, S. Pietropaoli, Carl Schmitt: diritto e concretezza, cit., p. 21.
[4] Carl Schmitt, Il concetto discriminatorio di guerra, Editori Laterza, Roma-Bari 2008, p. 3; corsivo nostro.
[5] D. Cumin, Il concetto di guerra nel diritto internazionale secondo Carl Schmit, cit., p. 21.
[6] Massimo Maraviglia, Presentazione, in A. Buela, D. Cumin, S. Pietropaoli, Carl Schmitt: diritto e concretezza, cit., p. 5.
[7] Ivi, p. 9.
[8] Ivi, p. 10.
[9] Ernesto Massi, Processo alla Geopolitica, “L’ora d’Italia”, 8 giugno 1947.
Alberto Buela, David Cumin, Stefano Pietropaoli, CARL SCHMITT: DIRITTO E CONCRETEZZA, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2011